Mediaforense è un Organismo privato di arbitrato e mediazione nato a Salerno nel 2011 e riconosciuto dal Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 28/2010. La società è iscritta al Registro degli Organismi di Mediazione con numero 730 ed è abilitata, con il numero 252 nell’elenco degli enti, a svolgere l’attività di formazione dei mediatori.
L’amministratore unico e il legale rappresentante di Mediaforense è l’avv. Francesco de Giovanni, il responsabile dell’organismo è il notaio dott. Gustavo Trotta.
Al fine di offrire un’assistenza di alto livello, Mediaforense si avvale della collaborazione di un team di mediatori esperti, formato da professori universitari, ricercatori, dottori di ricerca, avvocati e notai.
Il servizio di mediazione consiste nell’affidare ad un terzo imparziale il ruolo di mediatore con il compito di esaminare il caso oggetto di controversia e facilitare il dialogo tra le parti.
Il servizio di arbitrato consiste nell’affidare ad uno o più soggetti terzi imparziali l’incarico di esaminare il caso e di esprimere un giudizio equo in conformità di quanto previsto dalla legge.
Responsabile dell’Organismo
Notaio Gustavo Trotta, già magistrato, esercita la professione dal 1978. E’ autore di scritti in materia di rappresentanza volontaria, anche in ambito internazionale, e di modi di acquisto della proprietà.
No. La mediazione è obbligatoria solo per i casi previsti dal Decreto Legislativo 28/2010, come novellato dal Dec. legge 21/06/2013 numero 69 convertito nella Legge 9 agosto 2013 numero 98.
L’assistenza dell’avvocato è obbligatoria nelle materia di cui al Decreto legislativo 28/2010.
All’arbitrato si può accedere naturalmente e immediatamente quando sul contratto causa di controversia è presente una clausola arbitrale che dispone esplicitamente il ricorso a questa metodo di risoluzione in caso di disputa. Qualora tale clausola non fosse presente, le parti, una volta sorta la lite, possono comunque scegliere di intraprendere la strada dell’arbitrato mediante un contratto di devoluzione arbitrale che prende il nome di compromesso.
Sì. Soprattutto quando il processo ordinario prevede tempi lunghi e l’esito sembra incerto per entrambe le parti. In questo caso tentare una mediazione è cosa assai opportuna poiché queste possono svincolarsi dal parere imposto di un giudice e partecipare attivamente alla definizione di una soluzione soddisfacente per entrambe. In alcuni casi, inoltre, è lo stesso giudice ordinario che, analizzato il caso, suggerisce alle parti di tentare la strada della mediazione.
Le parti sono libere di tentare altri metodi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), come la transazione o l’arbitrato, o di intraprendere la strada della giustizia ordinaria.
Assolutamente no. Quanto dichiarato e supportato da documenti in sede di mediazione è sottoposto alla più totale riservatezza e non può in nessun caso essere reso pubblico o utilizzato in tribunale qualora non si raggiungesse l’accordo e si decidesse di rivolgersi alla giustizia ordinaria. Le parti, inoltre, possono richiedere di conferire singolarmente con il mediatore il quale avrà l’obbligo di riservatezza sulle informazioni così acquisite, che gli saranno solo utili per facilitare una più completa analisi del caso.
A presentare la domanda di mediazione può essere una delle parti, presso un Organismo – competente per territorio – accreditato secondo il Decreto Legislativo 28/2010, mediante apposita istanza di mediazione. Nel caso in cui l’istanza di mediazione fosse depositata presso due Organismi diversi, avrà la precedenza quella inoltrata per prima. La parte che riceve la domanda di mediazione deve dare la sua adesione almeno cinque giorni prima della data fissata per il primo incontro, in caso contrario l’Organismo redige un verbale nel quale dichiara esplicitamente la volontà della controparte di non iniziare la mediazione.
Sono previste delle spese fisse quantificate in 40 euro per ciascuna parte, a cui vanno aggiunte le indennità previste dal Regolamento in base al valore della controversia, riportata in un’apposita tabella delle indennità. Queste possono subire delle variazioni in base alla tipologia e alla complessità del caso oggetto di controversia.